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Come ogni lavoratore, anche per colf e badanti esiste la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro in caso di malattia. A differenza degli altri dipendenti, però, non ricevono l’indennità di malattia INPS. Sarà infatti il datore di lavoro a retribuire i giorni di assenza, secondo modalità che dipendono da diversi fattori. La retribuzione sarà sempre del 50% per i primi 3 giorni di malattia, e piena solo dal quarto giorno in poi.

In ogni caso, la lavoratrice dovrà segnalare la malattia entro l’orario di inizo del lavoro. Successivamente dovrà presentare a mano o tramite raccomandata, non più tardi di due giorni dopo l’inizio del periodo di malattia, un certificato medico valido.

Se il lavoratore domestico è convivente, però, il certificato medico è necessario solo se espressamente richiesto dal datore di lavoro, se ci si ammala durante le ferie o mentre non si  è presenti in casa del datore.

Al lavoratore spettano solo un certo numero di giorni di malattia retribuiti all’anno. Questo numero dipende dall’anzianità di servizio, esattamente come il periodo di comporto, cioè il numero di giorni passato il quale si può perdere il posto di lavoro.

Chi paga la malattia e quando licenziare un lavoratore assente?

I primi tre giorni di malattia vengono pagati al 50% dal datore di lavoro, i restanti giorni sono pagati al 100%.
Oltre i giorni di malattia retribuita prevista dal CCNL, l’assenza non verrà retribuita.

Anzianità di Servizio Giorni Retribuiti in un Anno Periodo di Comporto
Meno di 6 mesi 8 Giorni 10 Giorni
Tra 6 Mesi e 2 Anni 10 Giorni 45 Giorni
Più di 2 anni 15 Giorni 180 Giorni

CassaColf

Ma se il datore di lavoro paga solo i primi 15 giorni di malattia al massimo, cosa può fare un lavoratore impossibilitato a tornare al lavoro?

In caso di malattia grave si potrà fare ricorso alla Cassa Colf, uno strumento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico che fornisce prestazioni assistenziali e assicurative a Colf, Badanti e Babysitter.
Si tratta di una sorta di assicurazione che può indennizzare o rimborsare le spese sanitarie sostenute dalla lavoratrice ricoverata o convalescente.

Non è necessario iscriversi formalmente alla Cassa Colf, basterà versare un contributo di 0,06€ per ogni ora lavorata all’apposito fondo.

Tutti i partner di Ddomia, calcolano tale contributo direttamente nel MAV dei contributi trimestrali.

Da Ricordare

Malattia Oncologica

In caso di Malattia Oncologica Comprovata il periodo di comporto aumenta del 50%

Vitto e Alloggio

Ai lavoratori conviventi che non passino il periodo di malattia in casa del datore di lavoro spetta, inoltre, la quota sostitutiva di Vitto e Alloggio

Assenze Ingiustificate

Le assenze non giustificate entro il 5° giorno, a meno di cause di forza maggiore, costituiscono giusta causa di licenziamento

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